Conferenza di Servizi in Materia Edilizia ed Ambientale

La conferenza di servizi è uno strumento organizzativo per il razionale coordinamento di interessi pubblici, in particolare di carattere ambientale ed edilizio, facenti capo ad amministrazioni diverse, tramite il loro esame congiunto, allo scopo di semplificare procedimenti amministrativi complessi.
I professionisti di IBL Network forniscono assistenza e consulenza legale ai privati e alle imprese in relazione ai procedimenti in materia edilizia ed ambientale comportanti l’indizione di una conferenza di servizi e negli eventuali conseguenti giudizi davanti al T.A.R. e al Consiglio di Stato.

1. Tipologie

La conferenza di servizi è disciplinata, nei suoi aspetti generali, dagli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990, da ultimo modificati dal D. Lgs. n. 127/2016.

Si distinguono tre tipologie di conferenza di servizi:

  • La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando sia ritenuto opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. La sua finalità non consiste pertanto nella concertazione di un provvedimento, ma nell’evidenziare le esigenze e gli interessi di ciascuna amministrazione coinvolta.

Si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunioni e con invio telematico degli atti), o con modalità diverse definite dall’amministrazione procedente.

  • La conferenza di servizi decisoria è indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso da adottare, a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

La conferenza di servizi decisoria si svolge ordinariamente in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunioni e con invio telematico degli atti); si svolge invece in forma simultanea e in modalità sincrona (con la partecipazione, anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte) quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, oppure qualora detta modalità si renda necessaria in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

  • La conferenza di servizi preliminare può essere indetta dall’Amministrazione procedente, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità, al fine di indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

2. Determinazione di conclusione della conferenza di servizi e sua impugnazione

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta etc.), di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, la cui efficacia decorre dalla data della comunicazione della determinazione stessa.

In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace.

In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti nella conferenza simultanea, l’efficacia della determinazione è sospesa quando sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo di dieci giorni dalla sua comunicazione, utile alla presentazione dell’opposizione da parte delle amministrazioni dissenzienti.

La determinazione finale della conferenza decisoria rappresenta il momento terminale di questa e l’atto conclusivo del procedimento. Avendo valore di provvedimento, è dotata di immediata lesività e, come tale, è impugnabile davanti agli organi della giustizia amministrativa.

 

3. La conferenza di servizi nei procedimenti in materia edilizia e ambientale

Ai fini del rilascio del titolo edilizio, lo Sportello unico per l’edilizia può acquisire presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità (art. 5, comma 1-bis, T.U. n. 380/2001).

In particolare:

  • nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il responsabile del procedimento, qualora sia necessario acquisire atti di assenso resi da amministrazioni diverse, procede all’indizione di una conferenza di servizi (art. 20, comma 3, T.U. n. 380/2001);
  • nel procedimento edilizio tramite segnalazione certificata di inizio attività (Scia), prima della presentazione della segnalazione l’interessato può richiedere allo Sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo Sportello unico può dunque procedere all’indizione di una conferenza di servizi, ordinariamente nella forma della conferenza semplificata. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi (art. 23-bis, T.U. n. 380/2001).

Nell’ambito del procedimento SUAP (Sportello unico per le attività produttive), quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP deve indire una conferenza di servizi (art. 7, D.P.R. n. 160/2010).

Nel caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto, vengono acquisiti nell’ambito di una conferenza di servizi convocata in modalità sincrona (art. 14-quinquies, comma 4, L. n. 241/1990).

Nella procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), la conferenza di servizi è sempre indetta nei casi previsti dalla L. n. 241/1990 e dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento dei titoli abilitativi compresi nell’autorizzazione unica ambientale (art. 4, commi 4 e 5, D.P.R. n. 53/2013: art. 29-quater, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006).

Per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, l’autorità competente indice una conferenza di servizi nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, a un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi (art. 269, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006).

4. I servizi IBL Network

La gamma di servizi legali forniti dagli esperti di IBL Network comprende:

  • l’assistenza e consulenza legale in relazione a procedimenti in materia edilizia e ambientale comportanti l’indizione di una conferenza di servizi;
  • l’assistenza nell’eventuale contenzioso che dovesse sorgere davanti al T.A.R. e al Consiglio di Stato in relazione alla determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi indetta nell’ambito di procedimenti in materia edilizia e ambientale.

 

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