ICT Internet e Privacy, regole ad hoc per la governance delle aziende e Start up informatiche

 

ICT Internet e Privacy – L’adozione di chiari e condivisi patti parasociali ovvero regole statutarie ad hoc con l’obiettivo di fissare le regole della governance delle aziende, diventano importanti soprattutto nelle start up di natura informatica.

E’ proprio nella fase iniziale di un progetto imprenditoriale che appare opportuno fissare le regole della governance delle aziende IT.

In particolare, nelle start up di natura informatica, i rapporti tra soci devono essere regolati rispetto

alla proprietà dei diritti delle opere dell’ingegno (software e codice sorgente)

alle modalità ed ai tempi di cura del progetto (chi fa cosa e quando)

all’amministrazione della società (chi decide)

Se poi la costituzione di una start-up tra i soci prevede una divisione paritaria delle quote al 50% allora la previsione di adeguati patti parasociali diventa fondamentale per non determinare in futuro un possibile stallo decisionale che può condurre allo stessa liquidazione della società, e quindi alla sua fine.

regole che disciplinano il possibile trasferimento della proprietà delle quote nel tempo

Anche clausole di “riscatto” delle quote si dimostrano utili nel quando i soci sembrano prendere direzioni diverse rispetto ad un progetto che richiede il massimo di impegno condiviso verso la sua implementazione.

In particolare, anche nelle S.r.l. -quale forma societaria tipica delle start-up- sono legittime clausole statutarie che attribuiscono ai soci o ad alcuni di essi il diritto di riscattare, in tutto o in parte, le partecipazioni degli altri soci.

Il tutto purchè il diritto di riscatto convenzionale sia ancorato a presupposti oggettivi quanto alle sue condizioni -sostanziali o temporali- di operatività (riscatto esercitato al ricorrere di determinati presupposti ovvero durante determinati periodi di tempo).
Inoltre si possono anche disciplinare le sorti delle partecipazioni sociali all’interno delle c.d. clausole di co-vendita (tag e drag along).

In particolare, la clausola di tag along (o “patto di accomodamento”) attribuisce al socio di minoranza il diritto, allorquando il socio di maggioranza intenda vendere le proprie partecipazioni ad un terzo, di co-vendere la propria quota alle medesime condizioni concordate con il terzo acquirente.

La diversa clausola di drag along (o “diritto di trascinamento”) disciplina il “diritto di trascinare” nella negoziazione, inizialmente avente ad oggetto la partecipazione di maggioranza al capitale sociale, anche le partecipazioni di altri soci. Il tal caso è il socio di maggioranza che beneficia della possibilità di obbligare anche il socio di minoranza a cedere le proprie partecipazioni.

In conclusione, l’autonomia delle parti nel regolare i rapporti tra soci di una start-up “informatica” diviene rilevante non solo per attenuare i rischi di un conflitto tra le stesse ma anche, in caso di disposizioni inserite all’interno dello Statuto (cfr.: i patti parasociali sarebbero vincolanti solamente tre la parti), per rendere le medesime società appetibili sul mercato per la certezza sulla sorte delle diverse partecipazioni.