Diritto Industriale, vendita sottocosto non sempre costituisce bancarotta impropria

La vendita sottocosto di cespiti conferiti non sempre costituisce ipotesi di bancarotta impropria ex art. 223 C. 2 L.F. quando tra il momento della vendita e la dichiarazione di fallimento intercorre un ampio lasso di tempo che, all’epoca della cessione, non poteva far prevedere il fallimento futuro e quando l’operazione è condotta al fine di reperire liquidità, senza, dunque, lo scopo fraudolento e senza che essa abbia contribuito al dissesto societario; è questo, in sintesi il principio ribadito dalla Cassazione Penale nella recente decisione n. 17819 del 7 aprile 2017.