Contratti di Intermediazione, Revoca incarico collettivo conferito ai periti in presenza di una giusta causa
Mandato: nell’ambito di una perizia contrattuale è legittima la revoca stragiudiziale, da parte di uno o più mandanti, dell’incarico collettivo conferito ai periti in presenza di una giusta causa.
Contratti di Intermediazione – Con la perizia contrattuale, a differenza dell’arbitrato irrituale che ha come proprio oggetto il compito di risolvere una controversia giuridica, le parti devolvono al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare competenza, la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.
A sua volta la perizia contrattuale si distingue anche dal cd. arbitraggio (art. 1349 c.c.), perché in quest’ultimo caso l’arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme e regole tecniche-scientifiche proprie della disciplina in cui è inserita la valutazione che è stato incaricato a compiere.
Ne deriva quindi che nello svolgimento di una perizia contrattuale, regolata dalla specifica normativa sul mandato (art. 1703 e segg. c.c.), uno o più periti mandatari, anche costituiti in collegio, non hanno la facoltà di nominare a loro volta un ulteriore esperto, qualora essi stessi non si reputino tali, salvo non consti il consenso esplicito in tal senso di tutti i soggetti mandanti.
Lo ha stabilito la sentenza n. 17443 emessa il 31 agosto 2016 dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione I Civile con la quale è stato ritenuto che, nell’ambito di una controversia avente oggetto la determinazione del valore di un’azienda farmaceutica da parte di un collegio di esperti, la subdelega a terzi dell’intero incarico ricevuto senza il consenso dei mandanti costituisce giusta causa di revoca del mandato collettivo immediatamente determinante dell’effetto estintivo, che si produce ex nunc e che ciò, in caso di contestazione, va accertato dal Giudice con sentenza dichiarativa, senza che tuttavia la proposizione di tale azione costituisca affatto condizione di efficacia della revoca stessa.

