Avvocato sanzioni ANAC gare pubbliche Milano
Dal 2014 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha assorbito le competenze sulla vigilanza dei contratti pubblici già esercitate dalla ormai soppressa Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (A.V.C.P.).
Il nuovo Codice dei contratti pubblici -emanato con il decreto legislativo n. 50/2016- ha ridisegnato le funzioni dell’A.N.AC., ampliandone le prerogative e gli ambiti di controllo. Oltre all’attività consultiva e di regolazione del mercato, l’Autorità esercita penetranti poteri, che incidono sulla “vita reale” delle imprese del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
I professionisti di IBL Network forniscono assistenza e consulenza legale alle imprese che, partecipando a gare pubbliche, necessitano di essere rappresentate nei procedimenti amministrativi innanzi all’A.N.AC. e nel successivo eventuale contenzioso che dovesse sorgere avanti al T.A.R. e al Consiglio di Stato.
PARERI DI PRECONTENZIOSO
Qualora sorgano questioni controverse durante lo svolgimento delle gare per l’assegnazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’A.N.AC. -su istanza della parte interessata- può avviare procedimenti finalizzati alla formulazione di una soluzione e all’emissione di pareri di precontenzioso. Tali pareri non sono vincolanti, a meno che le parti non abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in essi stabilito.
Iscrizione nel casellario informatico
Qualora un operatore economico abbia presentato false dichiarazioni e/o falsa documentazione nelle pubbliche gare e negli affidamenti di subappalti, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’A.N.AC. che, se ritiene che la falsità sia dovuta a dolo o colpa grave in ragione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto di dichiarazione e/o di documentazione, dispone -fino ad un massimo di due anni- l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico tenuto presso l’Osservatorio dell’Autorità stessa; finché perdura l’anzidetta iscrizione, l’operatore non può essere ammesso alle pubbliche gare
Sanzioni amministrative pecuniarie
L’A.N.AC. ha il potere d’irrogare sanzioni amministrative pecuniarie:
- nei confronti degli operatori economici, che non comprovano alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara, per un importo compreso tra un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 25.000,00;
- nei confronti degli operatori economici, che presentino alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, per un importo compreso tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 50.000,00, salva l’eventuale sanzione penale.
I servizi di IBL Network
Il nostro team di esperti nelle gare e nei contratti pubblici assiste le imprese del settore dei lavori, dei servizi e delle forniture:
- innanzi all’A.N.AC. nell’ambito dei procedimenti di precontenzioso e di quelli finalizzati sia all’iscrizione delle imprese nel casellario informatico, sia alle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in fase di contraddittorio, nella predisposizione delle necessarie istanze, memorie e deduzioni difensive e nella partecipazione alle audizioni nel corso dei predetti procedimenti;
- nelle impugnazioni avanti agli organi giurisdizionali competenti dei provvedimenti e degli atti sanzionatori assunti dall’A.N.AC. all’esito delle indicate procedure.
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